STATUTO
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Art. 8


Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dal Comune e dalla Provincia ed il terzo eletto dall'Assemblea dei Soci dei Consorzio.
I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei sindaci ha il compito di controllare le scritture contabili, ispezionare i servizi di cassa, vigilare sull'osservanza delle norme statutarie ed esaminare il conto consuntivo per riferirne con motivata relazione all' Assemblea dei Soci del Consorzio.

I sindaci possono assistere alle riunioni dei Consiglio direttivo senza diritto di voto.