Art. 8
Il Collegio dei Sindaci è composto
da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dal Comune
e dalla Provincia ed il terzo eletto dall'Assemblea dei
Soci dei Consorzio.
I sindaci durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Il Collegio dei sindaci ha il compito di controllare le
scritture contabili, ispezionare i servizi di cassa, vigilare
sull'osservanza delle norme statutarie ed esaminare il
conto consuntivo per riferirne con motivata relazione all'
Assemblea dei Soci del
Consorzio.
I sindaci possono assistere alle riunioni dei Consiglio
direttivo senza diritto di voto.