Art. 3
Il Consorzio ha la durata di trenta anni a decorrere dal 2 Novembre 1994, data della scadenza dell'atto costitutivo di cui al DPR 28.1.1965, n. 443. Alla sua scadenza può essere rinnovato.
Art. 4
Gli organi dei Consorzio sono: il Presidente, l'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci e il Direttore.
I compensi ed i rimborsi spese per lo svolgimento degli incarichi statutari saranno determinati dall'Assemblea dei Soci in conformità alla normativa universitaria.